A me pare che la pacata analisi di Daniela Gaudenzi, apparsa su “Il Fatto Quotidiano” del 17 luglio (qui l’originale), sul can
can sollevato da Giorgio Napolitano
con il conflitto di attribuzione con la magistratura (all’interno delle
indagini sulla trattativa Stato-Cosa Nostra e in merito alle intercettazioni
telefoniche indirette), fornisca una chiave di lettura ed esprima un giudizio più
che condivisibili. Ve la propongo.
NAPOLITANO, TRA SEGRETI E CONFLITTO AD PERSONAM
di Daniela Gaudenzi, 17 luglio 2012
Il ventennale della
strage di Via D’Amelio, dopo i giorni delle accuse, degli
attacchi, delle delegittimazioni istituzionali ai magistrati di Palermo che conducono l’inchiesta sulla trattativa
Stato-Cosa Nostra, non poteva essere “celebrato” in modo più
inimmaginabile: e cioè con il decreto sul conflitto di attribuzione stilato da
Napolitano nei confronti della procura palermitana.
Secondo il ministro della Giustizia Paola Severino, paladina dell’assoluta segretezza delle
conversazioni, si tratta del percorso più lineare che poteva essere intrapreso
dal Capo dello Stato e di un’occasione per chiarire ed integrare da parte della
Corte Costituzionale una disciplina giuridica “lacunosa” in materia di
intercettazioni indirette, quando a sollevare la cornetta sia un’alta carica
dello Stato.
Può darsi che sotto il profilo tecnico ed in un’ottica di
giurisprudenza costituzionale sticto
sensu, si tratti di un’occasione di chiarimento.
Ma sotto il profilo politico e del rapporto, mai così
compromesso tra cittadini ed istituzioni, la mossa della presidenza della
Repubblica, motivata dall’intento dichiarato di tenere “la facoltà immune da
qualsiasi incrinatura” nello spirito di Einaudi, suona come la
rivendicazione esibita di assoluto arbitrio ed intangibilità.
L’articolo 90 della Costituzione a cui fa riferimento
esplicito (unitamente all’art.7 della legge 219 del 1989) il decreto sul
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il presunto abuso della
procura di Palermo, rea di non aver interrotto e/o distrutto immediatamente le
intercettazioni intercorse tra Nicola Mancino ed il Quirinale, stabilisce che “Il
presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione”.
Sembrerebbe lecito e pertinente domandarsi se, accanto e
parallelamente alla rete di telefonate intercorse tra il consigliere giuridico
del Quirinale Loris D’Ambrosio e
Nicola Mancino, tutte tese a rassicurare l’indagato per falsa testimonianza e ad attivarsi in tal senso, anche le due
dirette tra l’ex ministro ed il presidente della Repubblica debbano essere
considerate tra “gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”.
A prescindere del fatto fondamentale che si tratta di
intercettazioni “casuali ed indirette” come ha ribadito il procuratore Messineo
e che i magistrati si sono attenuti alla procedura in vigore, è un delitto
di lesa maestà chiedersi se nelle funzioni del capo dello Stato, tra
l’altro garante della Costituzione e presidente dell’organo di autogoverno dei
magistrati, rientrino le cure e gli imput per tutelare un ex ministro che da
testimone stava (consapevolmente) diventando imputato per false dichiarazioni
ai Pm?
Sulla attendibilità delle dichiarazioni di Nicola Mancino si
pronunceranno i magistrati; però noi comuni cittadini possiamo intanto
liberamente valutare secondo il nostro buon senso se quello che va dicendo in
TV o in contesti pubblici in merito alla trattativa, o come la si voglia
chiamare, ha un fondamento o una parvenza di verità.
Poche ore fa nel dibattito con Mentana su La 7 a seguito de Il Divo, Nicola Mancino ha ribadito quanto ha
testimoniato a Palermo e cioè che non ha incontrato privatamente Paolo
Borsellino il 1 luglio del ’92, appena insediato al Viminale, che non si sono
parlati e che comunque non lo ricorda dato che non sapeva che faccia avesse il
magistrato più famoso d’Italia, dopo Giovanni Falcone. E a seguire ha negato di
aver mai incontrato il generale Dalla Chiesa, di “essersi sempre sentito
lontano dalla Sicilia” , di aver incontrato Calogero Mannino,
massimo esponente siciliano della sinistra Dc di cui Mancino faceva parte, una
sola una volta in Translatantico.
Infine, incredibile ma vero, ha citato Totò Riina
come teste a discarico, contro la deposizione di Giovanni Brusca che nel processo
Mori ha dichiarato che Mancino era a conoscenza del “canale aperto” dallo
stesso Mori e uomini del Ros con Vito Ciancimino e delle richieste
mafiose condensate nel “papello”.
Senza fare esercizio spericolato di fantasia e di
dietrologia è quantomeno possibile identificare il perimetro degli argomenti
che possono aver toccato l’ex ministro ed ex potente democristiano, ora
semplice cittadino imputato, ed il Capo dello Stato nei momenti più calienti dell’inchiesta
in quelle telefonate top secret.
Se come ha rivendicato Napolitano, elevando un conflitto di
attribuzione con la magistratura, che non ha precedenti nella storia
repubblicana (altra cosa quello con il ministro della giustizia in materia di
grazia risolto con sentenza costituzionale n.200/2006), il bene tutelato
sarebbe quello di tenere “la facoltà immune da qualsiasi incrinatura”,
la strada maestra era quella di lasciar “piangere il telefono” o in
subordine di dare in qualche modo conto ai cittadini del contenuto di quelle
conversazioni.
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